Con l’intento di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, recentemente l’attuale Governo[1] ha riconosciuto un beneficio ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Presupposto per l’applicazione di tale beneficio è che l’imposta lorda sui suddetti redditi di lavoro dipendente e assimilati non venga azzerata dalle detrazioni per lavoro dipendente[2]: di conseguenza i lavoratori dipendenti con reddito annuale inferiore agli € 8.000 non godranno del beneficio, dato che fino a tale soglia di reddito le detrazioni per lavoro dipendente abbattono totalmente l’imposta.

Tale beneficio spetta nella misura annua:

  • di € 640 per i possessori di reddito complessivo non superiore a € 24.000 euro;
  • in misura decrescente per i possessori di un reddito compreso tra € 24.000 euro e € 26.000;
  • non spetta per i possessori di reddito pari o superiore a € 26.000.

Il reddito di riferimento è il reddito complessivo dell’anno 2014 al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze: come noto tale reddito comprende redditi agrari e dominicali, da locazione e qualsiasi altro reddito. Dato che il reddito 2014 è in fase di “formazione costante” (incrementandosi mese per mese in base alle retribuzioni corrisposte), il datore di lavoro / sostituto d’imposta effettuerà il calcolo del beneficio da riconoscere mese per mese, sulla base di una “stima” del reddito annuo. Dunque l’importo effettivo del beneficio sarà noto e realmente conoscibile con certezza solamente in sede di conguaglio di fine anno, dove potrebbe assistersi anche a trattenute di quanto già erogato.

Tale beneficio sarà riconosciuto SUBITO da parte dei datori di lavoro / sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari / lavoratori dipendente.

Il beneficio è rapportato ai giorni di lavoro (in “trecentossessantecinquesimi”): dunque se un beneficiario lavora tutto l’anno, avrà diritto al beneficio in via intera, diversamente questo sarà ridotto.

Si consiglia ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente inferiore alla soglia di esclusione (€ 26.000) (dunque teoricamente beneficiari del beneficio), ma titolari altresì di ulteriori redditi (ad esempio di lavoro occasionale, di redditi di fabbricati per canoni di locazione, redditi agrari, ecc.), che sommati a quelli di lavoro dipendente determinino il superamento della soglia di € 26.000, di informare del fatto il proprio datore di lavoro, al fine di impedire l’erogazione del beneficio (che gli stessi lavoratori si troverebbero a dover restituire in un’unica soluzione in sede di conguaglio di fine anno o di dichiarazione dei redditi 2014, nel corso dell’anno 2015).

A tal fine abbiamo predisposto l’allegato modulo con il quale i lavoratori neo assunti o i lavoratori con altri redditi possono comunicare

  • la richiesta di NON applicazione del bonus;
  • la titolarità di altri redditi da considerare in aggiunta al fine di verificare il raggiungimento del tetto di € 26.000;
  • l’eventuale importo del bonus già percepito nel corso di precedenti rapporti di lavoro.

Data l’obbligatorietà dell’erogazione del bonus in parola, il modulo non è ovviamente da compilare da parte di quei lavoratori con diritto al bonus, dato che questo verrà erogato naturalmente.

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 [1] art. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (“Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”).

[2] previste dall’art. 13 TUIR.

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