Il Decreto Legge 127/2021, entro in vigore il 22 settembre 2021, ha introdotto misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 c.d. green pass).

Questa, in sintesi, la disciplina introdotta dal decreto:

  • I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto.
  • Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (previsto termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19), a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde (c.d. green pass).
  • La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde.
  • Nell’ambito degli obblighi e delle funzioni ogni datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, si consiglia di procedere alla verifica del possesso del Certificato Verde a tutta la popolazione lavorativa. In tal senso è possibile procedere sia con l’acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l’app da scaricare:
  • Il soggetto dedicato a svolgere i controlli potrà essere lo stesso datore di lavoro o relativo delegato, individuabile tramite apposito formale (in tal senso si propone facsimile di delega al lavoratore e relativa informativa privacy allo stesso). Si ritiene consigliabile, al fine di evitare sanzioni, redigere un registro delle procedure di verifica, firmato dal soggetto incaricato del controllo.
  • Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, agli stessi non è ammesso l’accesso al luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  • Per le imprese con meno di 15dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata.
  • Ad ogni buon conto è necessario evidenziarti che l’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
  • Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
  • Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

Ulteriori chiarimenti saranno disponibili nelle prossime settimane.

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