Il 26 aprile scorso è entrato in vigore il nuovo Testo unico sull’apprendistato (D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167), entrato in vigore il 25 ottobre 2011.

Tra le novità principali segnaliamo in materia di apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), segnaliamo:

  • Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se sono in possesso di diploma di qualifica);
  • la durata massima per tutti i settori è pari a 36 mesi, ad eccezione di alcuni profili del settore artigianato.
  • La formazione di base e trasversale è ora totalmente a cura della Regione. La Regione Veneto ha garantito la formazione a tutti gli apprendisti ed a tal fine ha deliberato il seguente monte ore:
    • 40 ore nel triennio per i lavoratori in possesso di laurea
    • 80 ore nel triennio per i lavoratori in possesso di diploma
    • 120 ore nel triennio per i lavoratori senza diploma.
  • La formazione tecnico professionale è a cura del datore di lavoro e potrà essere svolta in più modalità e totalmente all’interno dell’azienda ovvero parte all’interno e parte affidata a formatori esterni. Il monte ore di formazione è demandato alla contrattazione collettiva ed attualmente è previsto dai vari accordi interconfederali siglati negli ultimi mesi. Di massima sarà di circa 80 ore per singolo anno formativo.
  • Entro 30 giorni dalla assunzione del lavoratore è prevista la predisposizione e consegna al lavoratore del piano formativo individuale (P.F.I.), all’interno del quale dovranno essere analiticamente descritte le competenze da acquisire, la formazione programmata, le modalità di attuazione della stessa con suddivisione della programmazione della formazione in funzione delle competenze da acquisire, suddividendo le stesse in competenze di settore, di area e di profilo e il relativo monte ore previsto in funzione dei profili professionali individuati dai CCNL.
  • Tutta la formazione dovrà essere documenta e sottoscritta dal referente ( figura che ha sostituito il tutor) e dal lavoratore, oltre che dall’eventuale formatore, al fine di poter essere dimostrata successivamente. La stessa dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino, ed in attesa della attivazione del libretto, attestata con apposita dichiarazione.
  • Il contratto di apprendistato è ora un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il recesso, da ambo le parti, può avvenire solo con preavviso alla conclusione del periodo formativo.

Alcuni CCNL (ad esempio Commercio e Turismo) prevedono, quale requisito per l’assunzione con contratto di apprendistato, la preventiva richiesta del parere di conformità all’Ente Bilaterale sia del contratto di apprendistato che del piano formativo. Nel precisare che tale vincolo è di natura contrattuale e che l’obbligo del parere preventivo è solo per le aziende aderenti alla Associazione di categoria, segnaliamo che la richiesta dello stesso deve avvenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data presunta di inizio rapporto.

In ogni caso rileviamo che molti CCNL non hanno al momento regolamentata la formazione prevista per singolo “profilo” ovvero per singola mansione, e questo complica la fase di stesura del Piano formativo e la possibilità di definire celermente il contratto di assunzione.

Ricordiamo che, oltre al contratto di apprendistato professionalizzante di cui sopra, esistono altre tipologie di apprendistato:

  • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionalizzante, possibile per i ragazzi di età compresa tra 15 a 25 anni, per il conseguimento di un diploma, ed anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria e titoli di studi universitari e di alta formazione, per ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età.

Per entrambe queste due tipologie di apprendistato la regolamentazione è rimessa alla Regione, in accordo con istituti scolastici o Università ed al momento l’attivazione non è possibile.

Molte sono le novità in materia, pertanto invitiamo la gentile Clientela, in occasione di assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, a contattarci con adeguato anticipo al fine di valutare insieme la qualifica finale ed il corrispondente profilo formativo per il lavoratore assumendo.

Di fondamentale importanza sarà la stesura del Piano Formativo Individuale (PFI ), piano che dovrà corrispondere alla effettiva formazione necessaria al lavoratore per il conseguimento della qualifica e della professionalità indicata nella lettera di assunzione. Alla fine di ciascun anno formativo dovrà inoltre essere verificata la formazione svolta.

Ricordiamo infine le agevolazioni contributive previste per l’assunzione con contratto di apprendistato, in riferimento alla retribuzione dovuta:

  • aziende con oltre 9 addetti: contributi carico ditta 10% e carico lavoratore 5,84%;
  • aziende con meno di 10 addetti: contributi carico ditta 1,5°% per 12 mesi, 3% per successivi 12 mesi, 10% per il restante periodo di formazione (a carico del lavoratore sempre 5,84%).

In occasione della conferma del contratto di lavoro alla fine del periodo formativo, permane l’agevolazione contribuiva per ulteriori 12 mesi.

Inoltre, per gli anni dal 2012 al 2016, per le aziende con meno di 10 addetti, il contributo previsto a carico ditta è pari allo 0%, e quindi lo sgravio diventa del 100% (per l’effettivo riconoscimento di tale agevolazione si è in attesa delle istruzioni operativa da parte dall’INPS).

Per poter attivare l’assunzione di un apprendista consigliamo di contattarci almeno 5 giorni prima dell’inizio del rapporto e in ogni caso di non comunicare la data di inizio al lavoratore prima di averla concordata con lo Studio.

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