Con la pubblicazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (in vigore dal 24 ottobre 2016) sono stati introdotti nuovi obblighi di comunicazione periodica relativi alle operazioni IVA.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2017 il c.d. “spesometro” è stato soppresso e sostituito dalla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. La scadenza di entrambe le comunicazioni è fissata per l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre (quindi le prime scadenza saranno il 31 maggio 2017, il 31 agosto 2017 e 30 novembre 2017 e 28 febbraio 2018) e consentirà, secondo le stime del Governo, un miglior contrasto dell’evasione fiscale, favorendo la compliance del contribuente e una più rapida definizione dei debiti IVA sorti durante l’anno.

Sono esonerati dal nuovo obbligo di comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all’effettuazione di liquidazioni periodiche.

L’aumento degli adempimenti richiesti al cliente è stato compensato dal riconoscimento di un credito d’imposta di 100 euro, da utilizzare esclusivamente in compensazione, riservato ai contribuenti con un volume d’affari, relativo all’anno precedente all’investimento, non superiore a 50mila euro. Inoltre, sono stati eliminati alcuni adempimenti comunicativi, di fatto sostituiti dalle nuove comunicazioni, ovvero la comunicazione black list, le comunicazioni effettuate dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio ed infine gli elenchi riepilogativi Intrastat per i soli acquisti intracomunitari di beni e servizi.

Il Decreto Fiscale ha modificato infine anche i termini di presentazione delle dichiarazioni IVA: mentre per il 2016 il termine di invio rimane fissato al 28 febbraio 2017, dal 2018 in poi (relativamente al periodo d’imposta 2017 e ai successivi) la dichiarazione potrà essere inviata tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno.

Si rimane a disposizione per maggior chiarimenti in materia.

Dott. Filippo Pelliccione

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