Il D.L. 05/02/2020, n. 3, rubricato “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, ha previsto la cessazione, alla data del 30/06/2020, del bonus di cui al D.L. 66/2014 (c.d. bonus Renzi), e la previsione, a decorrere dal 01/07/2020, di un nuovo bonus IRPEF a titolo di Trattamento Integrativo di importo annuale tendenzialmente pari a € 600 per il 2020 e a € 1.200 per gli anni 2021 e seguenti.

Tale bonus, di importo di € 100 mensili, è rapportato al periodo di lavoro spetta ai lavoratori dipendenti, titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale, collaboratori coordinati e continuativi, percettori di indennità di mobilità, prestazioni all’esodo, cassa integrazione e NASPI.

Il bonus spetta ai soggetti di cui sopra, con un reddito complessivo annuo NON superiore a € 28.000 e solo qualora l’imposta IRPEF sia di importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Non spetta quando il reddito annuo è inferiore a € 8.174 (c.d. no tax area).

È altresì previsto un’ulteriore detrazione solo per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020, e sempre a titolo di Trattamento Integrativo, per un importo di € 480, a valere qualora il reddito complessivo annuo sia compreso tra € 28.000 e € 40.000 lordi, sempre in proporzione dalla durata del periodo di lavoro prestato da luglio a dicembre.

Cosa cambia da luglio 2020.

Reddito annuo Trattamento integrativo da luglio 2020
tra € 8.175 a 24.600 lordi annui
  • assegnazione del trattamento integrativo di € 600
  • cancellazione del BONUS Renzi
(l’incremento è pari a circa € 20 mensili al mese circa)
tra € 24.601 e 26.600 lordi annui
  • assegnazione del trattamento integrativo di € 600
  • assegnazione del trattamento integrativo di € 600 e cancellazione quota parte BONUS Renzi che era pari al rapporto 480 * (26.600 / reddito complessivo) / 2.000
(con un reddito di € 26.000 l’incremento è di circa € 76 al mese)
tra € 26.601 ed € 28.000 lordi annui assegnazione del trattamento integrativo di € 100 mensili
(prima non beneficiavano di alcun bonus)
tra € 28.001 ed € 35.000 lordi annui assegnazione di un trattamento integrativo di € 480 maggiorato di un importo risultante dal prodotto di € 120 in rapporto dal reddito tra 35000 e il reddito complessivo: 480 + 120 * (35.000 – reddito complessivo) / 7.000

(prima non beneficiavano di alcun bonus)

tra € 35.001 ed € 40.000 lordi annui assegno integrativo di € 480 in rapporto al reddito, ovvero € 480 * (40.000 – reddito complessivo) / 5.000

(prima non beneficiavano di alcun BONUS)

Si rimarca che l’ulteriore Trattamento Integrativo, spettate oltre la soglia del reddito complessivo annuo di € 28.000 al momento è erogato solo fino al 31/12/2020.

I datori di lavoro riconoscono in via automatica il nuovo Trattamento Integrativo, ripartendo il dovuto tra le retribuzioni erogate relative al periodo da luglio a dicembre 2020, e verificando in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.

Qualora in sede di conguaglio, a fine anno o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, il Trattamento Integrativo risultasse non spettante in tutto o in parte, il recupero di quanto non spettante è effettuato in unica soluzione se di importo fino a € 60,00, ovvero in 8 rate di pari importo a partire dalla retribuzione che riporta le operazioni di conguaglio.

Il codice tributo da utilizzare in F24 per la gestione del nuovo Trattamento Integrativo, in compensazione è 1701.

I lavoratori che non intendono usufruire del Trattamento Integrativo (in quanto in possesso di altri redditi o assunti in corso d’anno) dovranno presentare specifica istanza al datore di lavoro. Per le nostre aziende clienti segnaliamo a tal fine modulo, da far compilare e sottoscrivere dai lavoratori interessati e da ritornare allo Studio, utile per richiesta di NON erogazione, per la comunicazione di ulteriori redditi presunti ai fini della verifica della spettanza e per la richiesta di erogazione del Trattamento Integrativo solo in sede di conguaglio.

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