La Circolare n. 32 del 20/03/2023 dell’INPS ha chiarito che la prestazione di disoccupazione Naspi spetta ai lavoratori padri che si dimettono volontariamente a seguito della fruizione del congedo di paternità (obbligatorio e/o alternativo in sostituzione a quello della madre) fino al compimento di un anno di età del bambino.

Si tratta delle dimissioni intervenute in concomitanza o a seguito della fruizione del:

  • Congedo di paternità obbligatorio: il padre lavoratore deve astenersi per un periodo di 10 giorni lavorativi nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successive alla nascita del bambino.
  • Congedo di paternità alternativo in sostituzione a quello della madre: il padre lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità (o per la parte residua) che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di situazioni particolarmente gravi (morte o grave infermità della madre) o abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per la durata degli stessi e fino al compimento di un anno di età del bambino è previsto anche il divieto di licenziamento del padre, sempre purché il padre abbia goduto dei congedi paternità sopra indicati. Tale divieto non trova applicazione nei casi di:

  • licenziamento intercorso durante il periodo di prova;
  • colpa grave del lavoratore che comporta un licenziamento per giusta causa;
  • Scadenza di contratto a termine;
  • cessazione totale dell’attività aziendale.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante tale periodo protetto, l’efficacia delle stesse è sospesa fino alla convalida dell’ITL.

Il lavoratore padre che si dimette nel periodo protetto è soggetto alla seguente disciplina:

  • non ha l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso;
  • deve convalidare le proprie dimissioni presentando richiesta all’ITL (entro 30 giorni);
  • ha il diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso;
  • ha diritto a percepire la Naspi.

Dal momento che tale tipo di cessazione del rapporto determina il diritto alla fruizione della NASpI, sorge per il datore di lavoro l’obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento, che per l’anno 2023 è pari a € 603,10 per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo del contributo non potrà dunque essere in misura superiore a 1.809,30 euro, anche per rapporti di lavoro di durata superiore a 36 mesi).

L’obbligo decorre dal 13/08/2022 (data di entrata in vigore del d.lgs. 105/2022).

NOTA BENE: Continua a trovare applicazione la disposizione che obbliga la convalida, da parte dell’ITL, delle dimissioni presentate da neogenitori entro i primi 3 anni di vita dei figli (o nei primi 3 anni di accoglienza del minore in caso di adozione o affidamento).

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