Si riporta di seguito una breve sintesi delle modifiche apportate dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto-legge 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”).

CONTRATTO A TERMINE (art. 24)

Confermate le nuove causali per i contratti a temine superiori a 12 mesi, e in caso di rinnovo del contratto a termine.

Le causali ora sono:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

Per quanto riguarda l’ipotesi di cui al punto b), si ribadisce che questo sarà possibile solo fino al prossimo 30 aprile 2024.

Ai fini del computo del termine di 12 mesi previsti in caso di proroga e di rinnovo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 04/05/2023.

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E OBBLIGHI IN MERITO AL RAPPORTO DI LAVORO (art. 26)

Viene confermata la modifica al c.d. Decreto Trasparenza in merito agli elementi obbligatori da inserire nel contratto di lavoro, ora possibile con un mero rimando alla legge o al CCNL. Si ricorda, infatti, che il c.d. Decreto Trasparenza aveva ampliato le informazioni da fornire in maniera espressa al lavoratore in sede di assunzione.

Ora, con le modifiche apportate, è possibile per il datore di lavoro assolvere all’obbligo informativo con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione, anche aziendale, che disciplina le seguenti materie:

  • durata del periodo di prova,
  • durata del congedo per ferie,
  • durata degli altri congedi retribuiti,
  • durata del preavviso di cessazione del rapporto,
  • importo iniziale della retribuzione e relativa composizione,
  • programmazione dell’orario normale di lavoro.

Ora la norma prevede che, nel caso in cui il datore fornisca le informazioni di cui sopra con rimando alla contrattazione collettiva (anche aziendale), “il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro”.

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INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE (art. 27)

La legge di conversione conferma il nuovo incentivo per le assunzioni di giovani under 30: nello specifico i datori di lavoro potranno beneficiare di un incentivo per un periodo di 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali). Le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, dovranno riguardare giovani che:

  • non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  • non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (c.d. NEET);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
  • l’assunzione deve realizzare un incremento netto dell’occupazione (c.d. ULA) rispetto alla media della forza lavoro occupata nell’anno precedente l’assunzione.

Le tre condizioni devono tutte coesistere.

L’incentivo si applicherà anche alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione e al contratto di apprendistato professionalizzante;

Il beneficio sarà cumulabile, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con:

  • esonero contributivo under 36 (art. 1 comma 297 L n. 197/2022);
  • altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

N.B. In caso di cumulo con altri benefici, il nuovo incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda mensile.

L’incentivo sarà riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse, e verrà corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

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PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE (art. 37)

Per i settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento l’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali ex art. 54 bis D.L. n. 50/2017 è elevato da 10.000 a 15.000 euro.

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RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (art. 39)

Viene innalzato di 4 punti percentuali l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per l’IVS (invalidità, vecchiaia e i superstiti).

L’esonero si applica per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Quindi, a partire dall’elaborazione dei cedolini di competenza periodo 07/2023:

  • imponibile previdenziale mensile fino a € 1.923 → esonero 3% + 4% = 7%
  • imponibile previdenziale mensile fino a € 2.692 → esonero 2% + 4% = 6%

L’ulteriore esonero del 4% esonero non si applica sulla 13ma, né sulla 14esima, mentre rimane confermato l’esonero del 2% o del 3% sulla 13esima (salva la verifica del tetto mensile maggiorato del rateo della 13esima).

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MISURE FISCALI PER IL WELFARE (art. 40)

è confermato che, limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano a carico (*), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

ATTENZIONE: La misura è destinata ai soli lavoratori con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, nonché i figli adottivi o affidati, i quali dovranno darne comunicazione al proprio datore.

(*) Sono da considerarsi a carico se hanno totalizzato un reddito annuo complessivo:

– uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;

– uguale o inferiore a 4.000,00 euro per figli di età non superiore a 24 anni.

NOTA BENE: I datori di lavoro che fruiranno di tale misura dovranno darne informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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