Il 13 agosto 2022 entra in vigore il c.d. “Decreto sulla trasparenza contrattuale” (D. Lgs. 104/2022), che impone al datore di lavoro nuovi obblighi di comunicazione al dipendente relativamente a molti aspetti del rapporto di lavoro.

Tale decreto – già fortemente criticato dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro e da Confindustria (in quanto profilante un notevole appesantimento “burocratico” del rapporto, al contempo senza assicurare un sostanziale aumento della conoscenza in capo ai lavoratori) – modifica sostanzialmente il D. Lgs. 152/1997, che già prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di fornire al dipendente varie informazioni relative al rapporto di lavoro, pur tramite un sovente e generico rinvio a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

il nuovo adempimento “comunicativo” a carico del datore di lavoro è adesso molto più specifico e, soprattutto è esteso a quasi tutti i tipi di rapporto subordinato e parasubordinato, riguardando:

  • contratto di lavoro subordinato;
  • contratto di lavoro somministrato;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • rapporto di collaborazione;
  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratto di prestazione occasionale;
  • lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca;
  • lavoratori domestici.

Sono invece esclusi:

  • i rapporti di lavoro autonomo;
  • i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive;
  • i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
  • i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
  • i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero.

Le nuove disposizioni impongono che il datore di lavoro comunichi – in formato cartaceo oppure elettronico – a ciascun lavoratore, in modo chiaro e trasparente, le seguenti informazioni:

  • l’identità delle parti,
  • il luogo di lavoro,
  • la sede o il domicilio del datore di lavoro,
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore,
  • la data di inizio del rapporto di lavoro,
  • la tipologia di rapporto di lavoro (con precisazione, in caso di rapporti a termine, della durata prevista),
  • in caso di rapporto alle dipendenze di agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, non appena nota,
  • la durata dell’eventuale periodo di prova,
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista,
  • la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore,
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore,
  • l’importo iniziale della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi, il periodo e le modalità di pagamento.

Se il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative imprevedibili, il datore di lavoro informa il lavoratore:

  • sull’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  • ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, in via alternativa tra loro:

  • del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
  • di copia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto (c.d. modello UniLav di assunzione) (anche se in realtà tale modello NON contiene tutte le informazioni prescritte dalla nuova disciplina!).

Le informazioni non contenute nei già menzionati documenti devono essere comunque caso fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa (ad esclusione delle indicazioni relative alle imprese utilizzatrici per i lavoratori somministrati).

La nuova disciplina si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022: il lavoratore ha diritto di accedere ai dati previsti e di richiedere ulteriori informazioni concernenti i nuovi obblighi e il datore di lavoro (o il committente) è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro 60 giorni le informazioni previste.

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