Con il 2016 è cessato il regime transitorio previsto dal D. Lgs. 185/2016, che rinviava – per i datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti – l’adempimento dell’obbligo di assunzione di un disabile al momento in cui fossero effettuate nuove assunzioni dopo l’integrazione del requisito dimensionale, ossia dal 16° dipendente in poi.

Dunque dal 1° gennaio 2017, entro 60 giorni dal raggiungimento del limite dimensionale di 15 addetti, i datori di lavoro (sia pubblici che privati) hanno l’obbligo di assumere o di attivare misure alternative finalizzate all’inserimento di disabili in azienda.

Il D. Lgs. 185/2016 ha inoltre aumentato le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non adempiono al collocamento obbligatorio, ovvero non rispettano puntualmente alle quote di assunzione obbligatoria, di seguito riepilogate:

  • assunzione di 1 (uno) lavoratore disabile, se occupanti da 15 a 35 dipendenti;
  • assunzione di 2 (due) lavoratori disabili, se occupanti da 36 a 50 dipendenti;
  • assunzione di lavoratori disabili pari al 7% dei lavoratori in forza, oltre ad 1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi dei rifugiati, per i datori di lavoro occupanti oltre 50 dipendenti.

La sanzione amministrativa, prevista per l’inadempimento all’obbligo di copertura delle quote di assunzione obbligatoria di cui sopra, è pari a € 153,20 per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto. Data la possibile applicazione dell’istituto della diffida obbligatoria ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 124/2004 la sanzione è riducibile ad € 38,30 per ogni giorno di scopertura (a patto che il datore di lavoro, in caso di accertamento e ottemperando alla diffida, assuma il lavoratori disabile o presenti agli uffici competenti la relativa richiesta di avviamento).

Ricordiamo che i datori di lavoro, con lavorazioni che prevedono un tasso INAIL superiore al 60 per mille, possono optare per l’esonero dalla assunzione a fronte del pagamento dell’importo di € 30,64 al giorno per ciascun lavoratore disabile non assunto.

Ricordiamo, inoltre, che sono previsti degli specifici incentivi in favore dei datori di lavoro che assumano soggetti riservatari:

  • per l’assunzione a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 67%, l’incentivo – della durata di 36 mesi – è pari al 35% della retribuzione lorda mensile;
  • per l’assunzione a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, l’incentivo – della durata di 36 mesi – è pari al 70% della retribuzione lorda mensile;
  • per l’assunzione a tempo indeterminato (o a tempo determinato per un periodo non inferiore a 12 mesi) di soggetti con disabilità psichica ed intellettiva, l’incentivo – della durata i 60 mesi – è pari al 70% della retribuzione lorda mensile;
  • è possibile computare nelle quote di riserva lavoratori che, sebbene già disabili al momento della assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento obbligatorio, purché abbiamo una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% (o al 45% se disabile psichico);
  • è possibile computare nelle quote di riserva il lavoratore diventato inabile per causa di malattia o di infortunio in costanza di rapporto di lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, a meno che non sia divenuto inabile per causa imputabile al datore di lavoro.

Raccomandiamo pertanto le Aziende Clienti, che ad oggi non abbiano rispettato le quote di assunzione sopra indicate, di attivarsi quanto prima con la richiesta di avviamento di lavoratori disabili, o con l’attivazione di convenzione per l’inserimento di inabili al lavoro (invalidi civili con invalidità dal 46% al 100%, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, invalidi per servizio, invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti; categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati, ossia vedove/i, orfani, coniugi e figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria, vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata).

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