Si riporta di seguito una breve sintesi relativa alle principali novità in tema di lavoro previste dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, volgarmente detto “Decreto Lavoro”.

CONTRATTO A TERMINE (art. 24)

Il D.L. 48/2023 modifica quelle che erano le precedenti “causali” da apporre al contratto a termine dopo il superamento dei primi 12 mesi o in caso di rinnovo del contratto.

La nuova norma prevede la possibilità di superare la durata di 12 mesi, ma non eccedente 24 mesi, e la possibilità di effettuare rinnovi di contratti a termine, solo in presenza delle seguenti nuove condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

Per quanto riguarda l’ipotesi di cui al punto b), ovvero l’individuazione delle esigenze di natura tecnico-organizzativo e produttivo rimessa alle parti (datore di lavoro e al lavoratore) in sede di stesura del contratto iniziale ovvero nella proroga del rapporto, si ribadisce che questo sarà possibile solo fino al prossimo 30 aprile 2024.

Si ritiene che tale termine sia stato apposto al fine di consentire alla contrattazione collettiva, soprattutto nazionale, di individuare le specifiche esigenze che giustifichino la prosecuzione del rapporto oltre il termine inizialmente fissato non superiore a 12 mesi.

Si segnala che le novità introdotte dal Decreto Lavoro in tema di contratto a tempo determinato trovano applicazione anche nelle ipotesi di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a termine.

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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E OBBLIGHI IN MERITO AL RAPPORTO DI LAVORO (art. 26)

Il D.L. 48/2023 ha modificato il c.d. Decreto Trasparenza in merito agli elementi obbligatori da inserire nel contratto di assunzione, ora possibile con un mero rimando alla legge o al CCNL. Si ricorda, infatti, che il c.d. Decreto Trasparenza aveva ampliato le informazioni da fornire in maniera espressa al lavoratore in sede di assunzione.

Ora, con le modifiche apportate, è possibile per il datore di lavoro assolvere all’obbligo informativo con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione, anche aziendale, che disciplina queste determinate materie (durata del periodo di prova, durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti, durata del preavviso di cessazione del rapporto, importo iniziale della retribuzione e relativa composizione e programmazione dell’orario normale di lavoro).

La norma prevede, inoltre, che nel caso in cui il datore fornisca le informazioni di cui sopra con rimando alla contrattazione collettiva (anche aziendale), “il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro”.

Alla luce di quanto sopra, in attesa della conversione in legge del decreto, lo Studio continuerà, in sede di predisposizione dei contratti di assunzione per conto delle ditte clienti, a redigere anche il documento informativo previsto dalla precedente normativa (c.d. Allegato A), salvo il caso il Cliente comunichi di aver consegnato o messo a disposizione dei lavoratori  i contratti collettivi applicati in azienda.

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INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE (art. 27)

Il Decreto Lavoro introduce un nuovo incentivo contributivo, per le nuove assunzioni.

I datori di lavoro potranno beneficiare di un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali). Le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, dovranno riguardare giovani che:

  1. non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  2. non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (c.d. NEET);
  3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Le tre condizioni devono tutte coesistere.

L’incentivo si applicherà anche alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione e al contratto di apprendistato professionalizzante;

Il beneficio sarà cumulabile, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con:

  • esonero contributivo under 36 (art. 1 comma 297 L n. 197/2022);
  • altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

ATTENZIONE: il beneficio è sottoposto a positiva valutazione da parte della Commissione EU, quindi, di fatto, al momento non risulta applicabile.

N.B. In caso di cumulo con altri benefici, il nuovo incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda mensile.

L’incentivo sarà riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse, e verrà corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

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PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE (art. 37)

Per i settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento l’importo  massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali ex art. 54 bis D.L. n. 50/2017 è elevato  da 10.000 a 15.000 euro..

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RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (art. 39)

Viene innalzato di 4 punti percentuali l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’IVS (invalidità, vecchiaia e i superstiti)  a carico dei lavoratori dipendenti.

L’esonero si applica per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della quattordicesima mensilità). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Quindi, a partire dall’elaborazione dei cedolini di competenza periodo 07/2023:

  • imponibile previdenziale mensile fino a € 1.923 → Esonero 3%+ 4% = .7% (Imponibile FAP fino a € 25.000) ;
  • imponibile previdenziale mensile fino a € 2.692 → Esonero 2%+ 4% = 6% (Imponibile FAP fino a € 35.000);

L’ulteriore del 4% esonero non si applica ai ratei di 14ma.

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MISURE FISCALI PER IL WELFARE (art. 40)

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

ATTENZIONE: La misura è destinata ai soli lavoratori con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, nonché i figli adottivi o affidati, i quali dovranno darne comunicazione al proprio datore.

Ricordiamo che sono da considerarsi a carico i figli che hanno totalizzato un reddito annuo complessivo:

  • uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (per figli di età superiore a 24 anni)
  • uguale o inferiore a 4.000,00 euro, al lordo degli oneri deducibili (per figli di età inferiore a a 24 anni).

NOTA BENE: I datori di lavoro che fruiranno di tale misura dovranno darne informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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