Il testo definitivo della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) introduce importanti novità fiscali e in materia di lavoro che incidono notevolmente anche sull’elaborazione delle buste paga nel 2022. Di seguito analizziamo per punti le principali novità.

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TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE – NUOVE ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI

Con la Legge di Bilancio 2022, il legislatore interviene con una prima serie di misure in vigore dal 1° gennaio 2022 che, di fatto, riducono il numero delle aliquote da cinque a quattro, mantenendo inalterati i soli livelli dell’aliquota minima (23%) e massima (43%), e rimodulato il sistema delle detrazioni e del cosiddetto “bonus Irpef”.

Si riporta di seguito tabella riepilogativa:

REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTE FINO A 31.12.2021 ALIQUOTE DAL 01.01.2022 DIFFERENZA
fino a € 15.000 23% 23% invariato
da € 15.001 a € 28.000 27% 25% -2%
da € 28.001 a € 50.000 38% 35% -3%
da € 50.001 a € 55.000 43% +5%
da € 55.001 a € 75.000 41% +2%
da € 75.001 43% invariato

Per quanto riguarda le novità in tema di detrazioni, dal 2022, il sistema è stato completamente rivisto. Le nuove detrazioni in parte vanno a compensare l’eliminazione dell’Ulteriore Detrazione e del Trattamento Integrativo non più previsto, se non in casi particolari, per i redditi superiori a 15.000 euro.

Tali detrazioni andranno man mano a decrescere fino ad essere azzerate al raggiungimento della soglia dei 50.000 euro di reddito.

Si riporta di seguito tabella riepilogativa:

REDDITO IMPONIBILE DETRAZIONE SPETTANTE
fino a € 15.000 € 1.880 (non inferiore a € 690 o, se a tempo determinato, € 1.380)
da € 15.001 a € 24.999 € 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)]
da € 25.000 a € 28.000 € 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)] + € 65
da € 28.001 a € 35.000 € 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)] + € 65
da € 35.001 a € 50.000 € 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)]
oltre € 50.000 zero

Preme evidenziare che, a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico e Universale per i figli, misura unica e integrata, a decorrere dal 1° marzo 2022 vengono eliminate le detrazioni per figli a carico (fino a 21 anni).

Rimane la possibilità di richiedere detrazioni per carichi di famiglia solamente per coniuge, figli maggiorenni (oltre i 21 anni) e altri familiari.

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TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L. 3/2020 (c.d. Bonus Irpef)

Il trattamento integrativo viene riconosciuto in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro (l’importo del bonus è pari a 1.200 euro/anno).

Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo viene riconosciuto solamente in casi particolari collegati alle varie detrazioni previste dalla normativa, quando il totale delle stesse supera il totale dell’imposta dovuta, motivo per cui è opportuno, allo stato attuale, che il Trattamento Integrativo spettante venga determinato in sede di dichiarazione dei redditi.

Seguiranno, in ogni caso, ulteriori indicazioni appena saranno disponibili chiarimenti.

In tali casi il trattamento integrativo, per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, sarà determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda.

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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI

A decorrere dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore l’Assegno Unico e Universale per i figli, misura nuova che sostituisce gli ANF e altre misure.

Dal 1° gennaio 2022 i lavoratori possono presentare apposita domanda attraverso i seguenti canali:

  • Portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età in presenza di disabilità è riconosciuto:

–> per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);

–> per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale;

–> per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
  • per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo variabile tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
  • per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
  • per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

L’assegno è corrisposto direttamente da INPS con pagamento diretto al lavoratore su IBAN comunicato; gli importi non transiteranno più, pertanto, in cedolino paga (preme evidenziare fin da ora che gli importi del netto per i lavoratori con ANF subiranno variazioni, si prega di avvisare i dipendenti).

Si allega apposita informativa, che i datori di lavoro potranno ai propri dipendenti o ad affiggere in bacheca per dare adeguata informativa.

Per maggiori informazioni sull’Assegno Unico Universale ricordiamo l’apposita news da noi pubblicata qualche giorno fa.

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ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI PER IL 2022

L’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introduce in via eccezionale per il 2022 un esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori.

Si prevede un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. L’ambito di applicazione è quello dei rapporti di lavoro dipendente con esclusione del lavoro domestico, mentre il periodo è espressamente circoscritto all’anno 2022.

L’esonero si applica pertanto ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.  La quota di imponibile contributivo su cui si applica l’esonero parziale potrà raggiungere nell’anno 2022 complessivamente 34.996 euro (2.692 euro per tredici mensilità).

L’esonero contributivo non determinerà alcun effetto negativo sul piano pensionistico del lavoratore poiché è espressamente previsto che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

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