Il c.d. decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022), recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» (convertito nella Legge 21 settembre 2022, n. 142) ha introdotto alcune novità riguardanti l’esenzione fiscale dei fringe benefit.

in particolare per il 2022 la soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall’azienda passa a € 600 euro invece che € 258,23 come ordinariamente previsto dall’art. 51 c. 3 del Tuir. Inoltre, nel limite dei 600 euro sono fatte rientrare anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’aumento della soglia non è una novità; anche per il 2020 e 2021 con i decreti emergenziali (D.L. 104/2020 e D.L. 41/2021), c’era stato un innalzamento della soglia a 516,46 euro.

L’innalzamento per il 2022 è previsto dal c.d. decreto Aiuti-bis che inoltre ha introdotto altre novità. Nello specifico l’art.  12 D.L. n. 115/2022 prevede che “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas natura le entro il limite complessivo di euro 600,00.”

In pratica, fino al prossimo 31 dicembre 2022:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti in esenzione possono arrivare a 600,00 euro;
  • nell’ambito di questo importo possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Quindi, nel limite dei 600 euro sono fatte rientrare anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Rispetto alla formulazione dell’art. 51 comma 3, del Tuir che prevedeva, tra l’altro, la franchigia di esenzione nel limite di € 258,23 si evidenzia che il legislatore stabilisce per il solo anno 2022 una deroga.

Pare che lo stesso legittimi la disattivazione del criterio della franchigia che caratterizza ordinariamente il comma 3 dell’articolo 51.

Di fatto, sembra possibile che, una volta superata la franchigia esente di 600 euro si possa assoggettare a tasse e a contribuzione il solo importo che supera i 600 euro.

Si ricorda che, a differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale, sia fiscale sia previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee (welfare aziendale), nel caso dei beni e servizi fino a euro 258,23 (600,00,00 per il 2022) questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

Si ricorda altresì che il limite di esenzione previsto dall’art. 51 c.3 del Tuir trova applicazione ai c.d. fringe benefit riconosciuti ai lavoratori. Esemplificando, si tratta di:

  • buoni acquisto e buoni carburante,
  • generi in natura prodotti dall’azienda,
  • auto ad uso promiscuo, alloggio in locazione e prestiti aziendali
  • uso di beni di proprietà dell’azienda quali: pc, tablet, telefono, ecc.
  • polizze assicurative extraprofessionali.

Si evidenzia che, considerando anche l’importo di 200 euro di bonus benzina previsto dal decreto Aiuti (Decreto n. 50 del 2022), il lavoratore può beneficiare di un valore in esenzione fino a 800 euro.

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