Con il dichiarato fine di contrastare pratiche elusive e tenuto conto della “straordinaria necessità ed urgenza” nel farlo, con Decreto Legge del 17 marzo 2017, n. 25 sono stati abrogati gli articoli che regolamentavano il lavoro accessorio ossia gli artt. 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Stante l’immediata efficacia dell’abrogazione della normativa, a partire dal 17 marzo 2017 non è più possibile l’acquisto di voucher per lavoro accessorio, per nessun soggetto (aziende e/o privati). In caso di attività lavorativa di natura occasionale si rende pertanto necessario il ricorso alle residue tipologie contrattuali di regolamentazione del rapporto di lavoro (lavoro a termine, lavoro intermittente, prestazioni occasionali, ove possibile).

Lo stesso decreto abrogativo tuttavia prevede una fase transitoria per consentire a chi ha comperato i c.d. buoni lavoro prima dell’entrata in vigore del D.L. di poterli utilizzare; i buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto potranno infatti essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Si rimane tuttavia in attesa della legge di conversione del D.L. (entro 60 giorni dalla pubblicazione), necessaria a rendere definitive le previsioni di cui sopra.

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