È stato pubblicato il D.L. 41 del 22 marzo 2021, c.d. Decreto Sostegni, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, in vigore dal 23 marzo 2021.

Il Ministero del Lavoro ha anche pubblicato delle slide riepilogative degli interventi in materia di lavoro e contrasto alla povertà.

Di seguito esponiamo, in estrema sintesi, quanto previsto in novità in materia di lavoro.

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TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Viene prorogata la possibilità di accedere a ulteriori settimane di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro per far fronte al perdurare dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni imposte alle attività produttive. Viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:

  • fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
  • fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale; l’indennità può essere anticipata dal datore di lavoro o essere erogata direttamente dall’Inps.

Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

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CONTRATTI A TERMINE

Viene prevista un’ulteriore proroga, dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015. Il contratto non dovrà comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi.

Interessante notare che la suddetta previsione ha efficacia a far data dal 23 marzo 2021 e nella relativa applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

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BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

È stato prorogato il blocco generalizzato dei licenziamenti, individuali e collettivi, come segue:

  • fino al 30 giugno 2021 è confermato per tutte le aziende il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 è confermato il suddetto blocco dei licenziamenti per i datori di lavori che ricorrono a integrazioni salariali “emergenziali” di assegno ordinario (AOR), cassa integrazione in deroga (CIGD) o in agricoltura (CISOA). Ciò significa che sarà ammesso licenziare per motivi oggettivi per tutti datori in “area CIGO” e per tutti gli altri datori di lavoro che non utilizzano gli ammortizzatori sociali “emergenziali”.

In ogni caso, il divieto di licenziamento non si applica:

  • per ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (senza continuazione, anche parziale, dell’attività);
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • per i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

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LAVORATORI FRAGILI

Sono prorogate al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori cosiddetti fragili, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità viene equiparata al ricovero ospedaliero. La disposizione è retroattiva nel senso che decorre dal 1° primo marzo di quest’anno.

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:

  • lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, c. 3, Legge 104/1992);
  • lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita

Detti lavoratori hanno diritto di svolgere la propria prestazione in modalità di lavoro agile. L’eventuale assenza per malattia, qualora non si possa svolgere il lavoro agile, esclude tale assenza dal periodo di comporto della malattia.

Il testo precisa anche che tali assenze – in ragione della loro equiparazione al ricovero ospedaliero – non solo rilevanti per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento. Come noto, infatti, il ricovero ospedaliero, sopra un certo limite di giorni di degenza, comporta la sospensione dei relativi ratei di indennità di accompagnamento. Queste assenze non rientrano in quella fattispecie.

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NASPI

E’ stata prorogata la Naspi fino al 31 dicembre 2021 in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito e prevede che l’indennità sia concessa a prescindere dal requisito della maturazione dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.