Con la circolare n. 139 del 2025, l’INPS ha illustrato la disciplina e le modalità di accesso al Nuovo Bonus Mamme, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 95/2025 (convertito dalla L. n. 118/2025).
La misura prevede, per il solo anno 2025, l’erogazione di una somma pari a 40 euro mensili, riconosciuta alle madri lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti domestici) e autonome, a titolo di integrazione al reddito.
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A chi spetta
Il bonus è destinato alle madri con:
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due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni; oppure
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tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni, non titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
È necessario che la madre:
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sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo nei mesi di riferimento;
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possieda un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.
Per le madri con tre o più figli, il beneficio non spetta nei mesi in cui sussiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto resta applicabile l’esonero contributivo totale IVS previsto dalla legge di Bilancio 2024.
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Erogazione e presentazione delle domande
L’importo sarà corrisposto in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 (o entro febbraio 2026 se la domanda è presentata successivamente), fino a un massimo di 12 mensilità.
La domanda deve essere presentata all’INPS:
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tramite portale www.inps.it (SPID, CIE, CNS o eIDAS);
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tramite Contact Center (803.164 da rete fissa o 06.164.164 da mobile);
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oppure tramite istituti di patronato.
Le richieste devono essere inoltrate entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare (quindi entro il 9 dicembre 2025), o comunque entro il 31 gennaio 2026 per chi matura i requisiti in un momento successivo.
Il bonus non è imponibile fiscalmente o contributivamente e non rileva ai fini ISEE.
Si ricorda, infine, che l’esonero contributivo parziale (in busta paga) per le lavoratrici madri con due o più figli, previsto dalla legge di Bilancio 2025, è stato posticipato al 2026.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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