Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una quota di retribuzione differita che matura durante il rapporto di lavoro e viene normalmente liquidata alla cessazione dello stesso. Dal 2007, tuttavia, il legislatore ha previsto per i lavoratori subordinati la possibilità di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, trasformandolo in uno strumento di integrazione della pensione futura.
Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), il tema torna di forte attualità grazie a importanti novità che incidono sul meccanismo del cosiddetto “silenzio-assenso”, come chiarito nell’Approfondimento dell’8 gennaio 2026 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
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Cos’è il silenzio-assenso nella destinazione del TFR
Attualmente le norme in materia di TFR prevedono che, dal momento dell’assunzione il lavoratore dispone di 6 mesi per scegliere se:
- mantenere il TFR in azienda;
- conferire il TFR maturando a una forma di previdenza complementare.
In mancanza di una scelta espressa, opera il silenzio-assenso: il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal CCNL applicato o, in alternativa, al fondo con il maggior numero di adesioni.
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Previdenza complementare: perché è sempre più centrale
Negli intenti del Legislatore degli ultimi anni appare evidente la considerazione della previdenza complementare quale secondo pilastro del sistema pensionistico, avente ha lo scopo di integrare la pensione pubblica, oggi meno generosa rispetto al passato a causa:
- dell’invecchiamento della popolazione;
- del passaggio al sistema contributivo;
- della maggiore frammentarietà delle carriere lavorative.
Il conferimento del TFR ai fondi pensione è, quindi, uno degli strumenti principali per costruire una pensione integrativa, con regole specifiche per l’erogazione della prestazione (in rendita e, solo in parte, in capitale).
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Le principali novità dal 2026
La legge di Bilancio 2026 introduce cambiamenti rilevanti, che impattano sia sui datori di lavoro sia sui lavoratori:
- Estensione del TFR al Fondo di Tesoreria INPS
Ricordiamo che il Fondo di Tesoreria INPS è un fondo istituito presso l’INPS in cui confluisce il TFR maturando dei lavoratori dipendenti di aziende (che avevano almeno 50 addetti al 31 dicembre 2006 o, se in attività successivamente, nel corso del 1° anno di attività), che non destinano il TFR alla previdenza complementare. In pratica, dal 2007 il datore di lavoro (di medio-grandi dimensioni) non accantona più internamente quel TFR, ma lo versa mensilmente all’INPS, che poi provvede al pagamento del TFR al lavoratore alla cessazione del rapporto (o in caso di anticipazioni). Ora le cose cambiano: dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS viene progressivamente esteso anche alle aziende che raggiungono la soglia dimensionale dopo il primo anno di attività:
- nel biennio 2026-2027: aziende con almeno 60 dipendenti;
- dal 2032: soglia ridotta a 40 dipendenti.
- Adesione automatica alla previdenza complementare (dal 1° luglio 2026)
Per i lavoratori neoassunti del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) viene introdotto un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni dall’assunzione.
In assenza di rinuncia:
- il TFR maturando confluisce nel fondo pensione collettivo di riferimento;
- possono essere devoluti anche i contributi del datore di lavoro e del lavoratore, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
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Quali effetti pratici per aziende e lavoratori
Le nuove regole rendono ancora più importante:
- una corretta informazione al lavoratore al momento dell’assunzione;
- una gestione attenta dei flussi di TFR e degli adempimenti contributivi;
- una valutazione consapevole delle scelte previdenziali, che avranno effetti di lungo periodo.
Per le imprese, in particolare, cresce la necessità di verificare la soglia occupazionale e l’impatto organizzativo e finanziario del conferimento del TFR all’INPS o ai fondi pensione.