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Nel caso di dimissioni presentate da una lavoratrice in gravidanza o da un genitore con figli di età inferiore ai tre anni, la normativa prevede una specifica tutela: le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), come stabilito dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità/paternità).

Si tratta di una misura volta a garantire che la decisione di interrompere il rapporto di lavoro sia realmente volontaria e non condizionata da pressioni o situazioni discriminatorie.

Con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che l’obbligo di convalida si applica anche nel caso in cui le dimissioni vengano rassegnate durante il periodo di prova. Tale chiarimento conferma che, a prescindere dalla fase del rapporto di lavoro, ogni genitore che intenda dimettersi nei primi tre anni di vita del figlio deve rivolgersi all’ufficio ispettivo territorialmente competente per ottenere la necessaria convalida.

Quando è necessaria la convalida? 

La procedura è richiesta nei seguenti casi:

  • dimissioni di una lavoratrice durante la gravidanza;
  • dimissioni di un genitore nei primi tre anni di vita del figlio, qualunque sia la motivazione (familiare, personale, professionale);
  • anche se il lavoratore o la lavoratrice si trovano in periodo di prova.

Come avviene la convalida?

La convalida si effettua attraverso un colloquio con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il cui compito è:

  • accertare la libera volontà del genitore;
  • verificare l’assenza di pressioni o condizionamenti da parte del datore di lavoro;
  • assicurare il rispetto delle tutele previste dalla legge.

Il lavoratore genitore interessato dovrà prenotare un appuntamento presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

Questa misura rappresenta una forma di garanzia per la libertà di scelta del genitore lavoratore, in un momento particolarmente delicato della vita familiare.

In assenza della convalida, le dimissioni non producono effetti giuridici: il rapporto di lavoro non può ritenersi cessato. È quindi fondamentale che anche il datore di lavoro verifichi che l’intera procedura sia stata correttamente eseguita.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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