Nel dibattito sull’applicazione dei contratti collettivi, uno dei temi più ricorrenti riguarda la sorte delle clausole che impongono l’iscrizione dei lavoratori a enti bilaterali e fondi di assistenza sanitaria integrativa.
La domanda pratica, in fondo, è semplice: se un datore di lavoro applica un determinato CCNL ma non aderisce al sistema associativo delle parti stipulanti, è comunque tenuto a garantire tali prestazioni?
La risposta, in termini sostanziali, è sì. E il punto centrale non è tanto l’adesione formale all’ente, quanto il fatto che le prestazioni assicurate da fondi ed enti bilaterali rientrano ormai, secondo giurisprudenza e prassi amministrativa, nel trattamento economico complessivo del lavoratore.
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La distinzione tra parte economica, normativa e obbligatoria del CCNL
Per comprendere il problema, occorre partire da una distinzione classica nella struttura dei contratti collettivi.
La parte economica del CCNL riguarda tutto ciò che incide direttamente sulla retribuzione del lavoratore: minimi tabellari, scatti di anzianità, indennità, mensilità aggiuntive, premi, maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno o festivo e, più in generale, tutti gli elementi che incidono sul costo del lavoro.
La parte normativa disciplina invece il rapporto individuale di lavoro sotto il profilo organizzativo e regolativo: inquadramento, mansioni, orario di lavoro, ferie, permessi, malattia, congedi, periodo di prova, preavviso, procedimenti disciplinari, trasferte, flessibilità e così via.
Infine, la parte obbligatoria regola principalmente i rapporti tra le parti collettive stipulanti, cioè associazioni datoriali e organizzazioni sindacali: diritti sindacali, procedure di raffreddamento, clausole di tregua, informazione e consultazione, istituzione di organismi bilaterali, ecc.
Sul piano pratico, quando si parla di trattamento minimo complessivo, il riferimento va normalmente alla parte economica e normativa, non a quella obbligatoria in senso stretto.
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Enti bilaterali e fondi sanitari: cosa sono
Gli enti bilaterali sono organismi costituiti su iniziativa delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e svolgono funzioni importanti in materia di regolazione del mercato del lavoro, formazione, sicurezza, sostegno al reddito, inclusione e certificazione dei contratti. La loro base normativa si rinviene nell’art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.
Diverso, anche se collegato, è il tema dei fondi di assistenza sanitaria integrativa, che trovano il loro inquadramento nell’art. 9 del D.Lgs. n. 502/1992. Questi fondi integrano le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e possono essere istituiti, tra l’altro, proprio dai contratti e accordi collettivi.
In entrambi i casi, il dato rilevante è che il sistema della bilateralità e della sanità integrativa non si esaurisce in una relazione “interna” tra associazioni stipulanti, ma produce effetti concreti sul contenuto del rapporto individuale di lavoro.
Questi i principali enti bilaterali e fondi sanitari nei CCNL più diffusi:
| Settore / CCNL | Ente bilaterale | Fondo sanitario |
| Terziario – Commercio – Servizi | Enti Bilaterali Territoriali Terziario (di solito ogni provincia ha il proprio) | Fondo EST |
| Metalmeccanica Industria | — | Metasalute |
| Metalmeccanica Confimi | — | PMI Salute |
| Gomma Plastica Industria | — | FasG&P |
| Grafica Industria / Editoria | — | Salute Sempre |
| Tessili Piccola Industria | ENFEA | ENFEA SALUTE |
| Tessili Industria | EBM | Sanimoda |
| Pulizia / Multiservizi | ONBSI | Fondo ASIM |
| Artigianato | EBNA / enti regionali (es. EBAV) | San.Arti. / Sani.In.Veneto |
| Studi Professionali | Ebipro | Cadiprof |
| Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari | E.BI.N.VI.P. | FASIV |
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Il vero nodo: iscrizione obbligatoria o trattamento economico dovuto?
Qui sta il cuore della questione.
Se si guarda solo all’istituzione dell’ente o del fondo, il tema sembra appartenere alla parte obbligatoria del contratto collettivo: sono infatti le parti collettive a istituire il sistema e a regolamentarne il funzionamento.
Ma se si guarda agli effetti concreti sul lavoratore, il ragionamento cambia radicalmente.
L’iscrizione al fondo o all’ente bilaterale comporta infatti l’accesso a prestazioni, rimborsi, tutele o benefici che hanno un evidente valore economico.
Di conseguenza, la clausola del CCNL che impone il finanziamento del fondo o dell’ente, o che prevede un trattamento economico sostitutivo in caso di mancata adesione, non può essere letta come una clausola meramente obbligatoria. Essa incide invece direttamente sul trattamento economico complessivo del lavoratore.
In altri termini:
- se il datore iscrive il lavoratore al fondo, sostiene un costo che si traduce in una utilità economicamente valutabile per il dipendente;
- se non lo iscrive, in molti casi il CCNL impone il riconoscimento di un elemento distinto della retribuzione (EDR) o di una prestazione equivalente.
Il risultato non cambia: siamo comunque nell’area della parte economico-normativa del contratto.
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L’orientamento della giurisprudenza
Su questo punto la giurisprudenza ha da tempo offerto indicazioni piuttosto nette.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 25 novembre 2002, ha affermato che la clausola contrattuale che prevede il finanziamento di un ente bilaterale a carico, in parte, del datore di lavoro e, in parte, del lavoratore ha efficacia normativa e si colloca nella parte economica del contratto collettivo quando le relative quote concorrono a determinare il trattamento economico complessivamente spettante al lavoratore.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 15 gennaio 2013, ha poi condannato un’azienda che aveva omesso di iscrivere i dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa, riconoscendo che i contributi destinati al fondo fanno parte del trattamento economico complessivo del lavoratore. In quel caso il giudice ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il datore non aderente alle associazioni stipulanti sarebbe vincolato solo alla parte economico-normativa “pura” del CCNL, ma non alle clausole relative al fondo sanitario.
La stessa sentenza richiama Cass. 5 maggio 2000, n. 5625, secondo cui, una volta istituiti gli organismi contrattuali previsti dal CCNL, la loro attività si svolge anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni stipulanti, abbiano richiamato nei contratti individuali il contratto collettivo di categoria.
Più di recente, il Tribunale di Torino, sentenza n. 2019 del 17 luglio 2024, in materia di Fondo EST, ha nuovamente affermato che le quote e i contributi al fondo fanno parte del trattamento economico complessivo e che il corrispondente aumento salariale costituisce retribuzione aggiuntiva.
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Anche il Ministero del Lavoro si è espresso in senso analogo
A confermare questa impostazione è intervenuto, già da tempo, anche il Ministero del Lavoro.
Con la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, il Ministero ha precisato che, quando il contratto collettivo costruisce un sistema di bilateralità volto a garantire tutele aggiuntive ai lavoratori, tali prestazioni sono riconducibili alla parte economico-normativa del contratto stesso.
Ancora più interessante è il passaggio in cui il Ministero prende in considerazione l’ipotesi in cui il CCNL non imponga tanto l’adesione formale all’ente bilaterale, quanto il riconoscimento al lavoratore, da parte del datore non aderente, di forme equivalenti di tutela, anche quantificate economicamente.
Il ragionamento ministeriale è chiaro: ciò che conta non è tanto l’appartenenza al sistema bilaterale in sé, quanto il fatto che il lavoratore non venga privato di un trattamento che il contratto collettivo considera parte del suo complessivo assetto economico e normativo.
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Cosa succede se il datore non iscrive il lavoratore
Dal punto di vista operativo, la mancata iscrizione al fondo o all’ente non lascia il datore “indifferente”.
In linea generale, le conseguenze possono essere due:
- Obbligo di corrispondere l’EDR o il trattamento economico sostitutivo previsto dal CCNL
Se il contratto collettivo stabilisce che, in mancanza di iscrizione al fondo o all’ente, il datore debba riconoscere un elemento distinto della retribuzione, quel credito ha natura retributiva ed è quindi esigibile dal lavoratore. - Possibile responsabilità risarcitoria
Se il lavoratore dimostra che, in assenza dell’inadempimento datoriale, avrebbe beneficiato di rimborsi o prestazioni specifiche, può prospettarsi anche un profilo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Qui, però, il tema è più delicato: il danno non può considerarsi automatico, ma deve essere allegato e provato dal lavoratore, dimostrando sia la spesa sostenuta sia la concreta copertura che il fondo avrebbe garantito.
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A livello pratico
In sintesi, la clausola del CCNL che impone la copertura tramite fondo sanitario o ente bilaterale non può essere relegata alla sola parte obbligatoria del contratto collettivo.
L’istituzione del fondo o dell’ente può anche nascere nella dimensione delle relazioni industriali, ma il suo finanziamento e, soprattutto, le prestazioni che ne derivano per il lavoratore, incidono direttamente sul trattamento economico complessivo.
Per questo motivo, il datore che applica un determinato CCNL non può limitarsi a sostenere di non aderire al sistema associativo delle parti stipulanti per sottrarsi a tale obbligo.
La vera alternativa, semmai, è tra:
- iscrivere il lavoratore al fondo / ente e versare le relative quote, oppure
- riconoscere il trattamento economico sostitutivo previsto dal contratto collettivo.
Resta poi aperto, caso per caso, il tema dell’eventuale danno ulteriore subito dal lavoratore per la mancata fruizione delle prestazioni.
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Conclusione
Il tema degli enti bilaterali e dei fondi sanitari integrativi non è soltanto una questione di relazioni sindacali o di adesione associativa.
Sempre più chiaramente, giurisprudenza e prassi amministrativa lo inquadrano come un tema che tocca direttamente il contenuto economico del rapporto individuale di lavoro.
Per le aziende, ciò significa che la bilateralità e la sanità integrativa previste dal CCNL non possono essere sottovalutate: la mancata adesione formale al sistema non elimina l’esigenza di garantire al lavoratore il trattamento economico complessivo che il contratto collettivo gli riconosce.