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Cos’è il patto di non concorrenza e perché è una clausola “sensibile”

Il patto di non concorrenza, disciplinato dall’art. 2125 c.c., è l’accordo con cui il lavoratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo specifico.

Si tratta di un negozio giuridico autonomo, distinto dal contratto di lavoro, che incide direttamente sulla libertà professionale futura del lavoratore. Proprio per questo motivo, la legge ne ammette la validità solo in presenza di requisiti stringenti: forma scritta, limiti determinati di tempo, luogo e oggetto, e soprattutto un compenso adeguato a bilanciare il sacrificio imposto.

Stante la mancanza di indicazioni legali circa il concetto di adeguatezza del compenso, in proporzione ai requisiti di tempo, luogo e oggetto, è poi la giurisprudenza a fornire le indicazioni pratiche, indicando il compenso valido come quota parte-percentuale dell’ultima retribuzione lorda del lavoratore.

La giurisprudenza, peraltro, continua a ribadire che il corrispettivo del patto non remunera una prestazione lavorativa, ma compensa una limitazione futura della libertà professionale; ne consegue che il patto è soggetto a un controllo di validità più rigoroso rispetto alle ordinarie clausole retributive (Cass. nn. 9256 e 9258/2025).

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1) Il corrispettivo nel patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.): cosa dice la giurisprudenza

La Corte di Cassazione, con tre ordinanze molto simili tra loro (8 aprile 2025, nn. 9256, 9258 e 9263), è tornata sul tema del patto di non concorrenza dopo la fine del rapporto di lavoro.

Il patto di non concorrenza è valido solo se rispetta alcuni requisiti:

  • cosa viene vietato (oggetto)
  • per quanto tempo (durata)
  • dove (ambito territoriale)
  • quanto viene pagato al lavoratore in cambio del divieto (corrispettivo)

Qui ci si concentra sul punto più delicato: il corrispettivo, cioè il “prezzo” che il datore paga al dipendente per limitare la sua libertà lavorativa dopo la cessazione.

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2) Due modi pratici di pagare il corrispettivo

Nella prassi si vedono soprattutto due schemi.

A) Modello “statico” (pagamento dopo la cessazione)

In questo schema, il lavoratore riceve il corrispettivo solo dopo che il rapporto è finito, mentre durante il rapporto percepisce solo la retribuzione normale.

È un modello “pulito” perché separa bene le somme pagate dal datore di lavoro:

  • stipendio mentre si lavora,
  • pagamento del patto quando il vincolo inizia davvero (dopo la cessazione).

Di solito il corrispettivo viene stabilito come percentuale dell’ultima retribuzione fissa (“A fronte degli obblighi assunti con il presente patto, al Lavoratore sarà riconosciuto un corrispettivo complessivo lordo pari al XX%] dell’ultima retribuzione annua lorda fissa percepita dal Lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro”).

Su questo modello, di regola, non ci sono particolari controversie, salvo il solito tema della congruità (se la somma è adeguata o troppo bassa).

B) Modello “dinamico” (pagamento durante il rapporto)

Qui invece il corrispettivo viene pagato mentre il rapporto è ancora in corso. Le varianti più frequenti sono:

  • una quota mensile per tutta la durata del rapporto;
  • una quota mensile + una somma finale alla cessazione (soprattutto se serve “integrare” fino a un minimo concordato);
  • una quota mensile solo per un certo periodo (ad es. 3 anni), senza garanzia di “minimo” se il rapporto si chiude prima.

Questo modello è più rischioso sul piano del contenzioso perché, se il patto viene dichiarato nullo, può nascere la questione: il lavoratore deve restituire le somme già incassate?

Parte della giurisprudenza di merito ha detto di sì: se il patto fosse nullo, quel pagamento potrebbe risultare “senza causa” e quindi ripetibile ex art. 2033 c.c. (esempio: App. Milano 19 ottobre 2018).

Occorre comunque ricordare che la ripetibilità del corrispettivo non è conseguenza scontata: ove, infatti, sia erogato in 13 tranche mensili ovvero, soprattutto, ove sia parametrato sui giorni effettivamente lavorati, il corrispettivo potrebbe essere a buon diritto considerato alla stregua di una sorta di superminimo, dunque componente della retribuzione ordinaria e, in quanto tale, non soggetto a ripetizione (in questo senso: Tribunale di Milano 31.05.2017, n. 1368; Tribunale di Milano 14.04.2016, n. 1131).

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3) L’orientamento contrario al modello dinamico (in passato)

Alcune decisioni (soprattutto del Tribunale di Milano, omogenee in tal senso fino a circa 15 anni fa) hanno sostenuto che pagare durante il rapporto può rendere il corrispettivo incerto, perché:

  • l’importo totale dipende da quanto dura il rapporto;
  • quindi il lavoratore, al momento della firma, non riuscirebbe a capire con precisione il “saldo finale”.

Secondo questa impostazione, ciò violerebbe un requisito generale dei contratti: l’oggetto deve essere determinato o determinabile (art. 1346 c.c.). Inoltre, osservava il Tribunale meneghino, così si rischiava di confondere il corrispettivo del patto con una sorta di premio di fedeltà, cioè qualcosa che “premia” lo stare in azienda, invece di compensare il sacrificio futuro.

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4) L’orientamento “a favore” del modello dinamico (oggi prevalente)

L’impostazione opposta – che la Cassazione del 2025, con le tre pronunce sopra indicate, sostanzialmente conferma – afferma: attenzione, ci sono due controlli diversi da effettuare, e non vanno confusi.

Controllo n. 1: il corrispettivo è determinabile?

Qui si guarda all’art. 1346 c.c. La domanda da porsi è semplice: la clausola offre criteri oggettivi per calcolare quanto spetta al lavoratore?

Il fatto che il totale finale dipenda dalla durata del rapporto non significa automaticamente che sia “indeterminabile”. Se, ad esempio, la somma è una percentuale della retribuzione mensile, il lavoratore può calcolarla “in ogni momento” con un’operazione aritmetica.

Quindi: “variabile” non è uguale a “indeterminabile”.

Un esempio di clausola indeterminabile è “A fronte degli obblighi di non concorrenza assunti dal Lavoratore, il Datore di lavoro riconoscerà un corrispettivo economico che sarà determinato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, alle mansioni svolte e alle esigenze aziendali, secondo criteri che verranno definiti dal Datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto”.

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Controllo n. 2: il corrispettivo è congruo?

Superato il primo controllo, si passa alla vera domanda dell’art. 2125 c.c.: la cifra è adeguata rispetto al sacrificio imposto?

In altre parole: se si vieta al dipendente di lavorare in un certo settore, in certi luoghi e per un certo tempo, si sta pagando abbastanza per questa rinuncia? La Cassazione da tempo chiarisce che non basta evitare compensi “simbolici”: sono nulli anche quelli manifestamente iniqui o sproporzionati.

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5) Cosa aggiunge la Cassazione nelle ordinanze del 2025

Nelle ordinanze dell’8 aprile 2025 la Cassazione prende posizione su due aspetti pratici importanti.

  1. Il “minimo garantito” non è sempre obbligatorio (per la determinabilità). Nel caso esaminato il pagamento era previsto in tranche durante il rapporto per tre anni, senza garanzia di ricevere tutto se il rapporto finiva prima. La Cassazione, sul piano della determinabilità, dice che l’assenza del minimo garantito non rende automaticamente nullo il patto.
  2. La congruità va valutata “ex ante” (alla firma), non in base a come va poi il rapporto. Secondo la Cassazione, una volta verificato che il corrispettivo è determinabile, la congruità va giudicata considerando il testo del patto e ai suoi meccanismi, al momento in cui viene sottoscritto, non a ciò che succede dopo (ad es. se il rapporto dura poco o tanto). Quindi il patto deve essere “giusto” già quando nasce: non si dovrebbe arrivare a dire “era valido solo se poi il rapporto durava abbastanza”.

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6) Il punto più delicato: la formula “in ogni caso” (ordinanza n. 9263)

Con la terza ordinanza (n. 9263) la Cassazione sembra rafforzare l’idea che il meccanismo debba essere tale da garantire la congruità anche nell’ipotesi di cessazione anticipata.

Detto in modo semplice: se è vero che la congruità si valuta alla firma, allora alla firma bisogna chiedersi anche: “E se il rapporto finisce presto? In quello scenario il lavoratore avrebbe comunque un ristoro adeguato?”

Questo rende “critici” i casi di cessazione molto vicina alla firma, perché le somme pagate fino a quel momento possono essere poche.

Per gestire questo rischio, in pratica può essere utile una clausola di minimo garantito (che scatta se le rate percepite non raggiungono una soglia).
Ma – e questo è il punto finale coerente con le ordinanze – la Cassazione non dice che il minimo garantito è sempre necessario: dice che la sua mancanza non comporta automaticamente nullità, anche se può diventare decisivo nella valutazione concreta di congruità.

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7) Tre messaggi chiave per sintetizzare

1) Il modello dinamico non è di per sé illegittimo
La Cassazione ha chiarito che il pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro è astrattamente valido, purché:

  • il corrispettivo sia determinabile sin dall’inizio sulla base di criteri oggettivi;
  • l’importo non sia simbolico o manifestamente sproporzionato rispetto al vincolo imposto.

La sola variabilità legata alla durata del rapporto non comporta nullità.

2) Determinabilità e congruità sono due verifiche diverse e non vanno confuse
La determinabilità riguarda il meccanismo di calcolo (art. 1346 c.c.) ed è un controllo “tecnico”.
La congruità riguarda invece il giusto equilibrio tra sacrificio imposto al lavoratore e compenso riconosciuto (art. 2125 c.c.).

Confondere i due piani – come accaduto in parte della giurisprudenza passata – porta a conclusioni errate.

3) La congruità si valuta ex ante, al momento della firma del patto
Secondo la Cassazione, il patto deve risultare equo già al momento della stipulazione, guardando alla struttura delle clausole e ai possibili scenari futuri, non a come andrà poi concretamente il rapporto di lavoro.
Il patto, in sostanza, nasce valido o nullo: non diventa tale in base a ciò che accade dopo.

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8) Tabella di sintesi – Modello statico vs modello dinamico

Profilo Modello statico (pagamento dopo la cessazione) Modello dinamico (pagamento durante il rapporto)
Momento del pagamento Interamente dopo la cessazione del rapporto Durante il rapporto (rate mensili, periodiche, ecc.)
Chiarezza per il lavoratore Molto elevata: separazione netta tra stipendio e corrispettivo del patto Meno immediata: il totale dipende dalla durata del rapporto
Rischio di indeterminatezza Tendenzialmente assente Ammissibile, purché il criterio di calcolo sia oggettivo e verificabile
Rischio di contenzioso Più contenuto Più elevato, specie su congruità e restituzioni
Rischio restitutorio per il lavoratore Generalmente assente Potenziale, se il patto viene dichiarato nullo
Valutazione della congruità Ex ante (alla firma), in modo lineare Ex ante, considerando anche scenari di cessazione anticipata
Necessità del “minimo garantito” Di regola non rilevante Non obbligatorio, ma utile come correttivo prudenziale
Apprezzamento giurisprudenziale attuale Tradizionalmente pacifico Ammesso dalla Cassazione, ma con maggiore attenzione alla struttura
Vantaggi principali Semplicità, chiarezza, minore rischio Maggiore flessibilità e distribuzione del costo
Criticità principali Impatto economico concentrato alla cessazione Rischio nullità e recupero somme se il patto è mal costruito