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La disciplina della rendita vitalizia ex art. 13 della Legge 1338/1962 è stata oggetto di un importante aggiornamento interpretativo a seguito dell’entrata in vigore della Legge 203/2024 e, soprattutto, della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22802/2025.

L’INPS, con la Circolare n. 141 del 12/11/2025, ha quindi rivisto le istruzioni precedentemente fornite, sostituendo integralmente la Circolare n. 48 del 28/02/2025.

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Cos’è la rendita vitalizia e quando può essere richiesta

L’art. 13 della Legge 1338/1962 consente di ricostruire periodi contributivi non accreditati mediante il pagamento di una rendita vitalizia, a carico del datore di lavoro oppure — in determinate condizioni — del lavoratore.
Il nuovo settimo comma, introdotto dall’art. 30 della Legge 203/2024, permette al lavoratore di chiedere all’INPS la costituzione della rendita anche dopo la scadenza dei termini ordinari di prescrizione, purché a proprio totale carico.

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La svolta della Cassazione: i termini di prescrizione decorrono “in sequenza”

Con la sentenza n. 22802/2025, le Sezioni Unite hanno chiarito che:

  • i termini di prescrizione del datore di lavoro (primo comma) e del lavoratore (quinto comma) non decorrono dallo stesso momento;
  • la loro decorrenza è sequenziale:
    • prima si prescrive il diritto del datore;
    • dopo inizia il decorso del termine decennale per il lavoratore.

Questo supera l’orientamento precedente, che riteneva coincidente la decorrenza di entrambi i termini.

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Le nuove regole sulla prescrizione

  1. Azione del DATORE DI LAVORO (primo comma): il datore può chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia entro dieci anni dalla prescrizione dei contributi obbligatori non versati.
  1. Azione del LAVORATORE IN SOSTITUZIONE del datore (quinto comma): il lavoratore può intervenire nei dieci anni successivi, ma solo dopo che il diritto del datore si è prescritto.
  1. Diritto del lavoratore a costituire la rendita a proprio carico (settimo comma): Una volta prescritti sia il diritto del datore (primo comma), sia il diritto sostitutivo del lavoratore (quinto comma), il lavoratore può chiedere la rendita a proprio totale carico, con un diritto imprescrittibile.

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Costituzione anticipata della rendita da parte del lavoratore

Il lavoratore può agire anche prima che il termine del datore sia prescritto, purché provi l’impossibilità di ottenere la rendita dal datore (irreperibilità, inadempienza…).

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Il nuovo schema temporale

L’INPS, recependo l’orientamento della Cassazione, sintetizza così il nuovo flusso temporale:

  1. Prescrizione contributi omessi → decorrono 10 anni per l’azione del datore.
  2. Prescrizione diritto del datore → decorrono 10 anni per l’azione sostitutiva del lavoratore.
  3. Prescrizione diritto sostitutivo del lavoratore → nasce il diritto imprescrittibile alla rendita a proprio carico.

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Adempimenti amministrativi per l’INPS

Quando riceve una domanda di rendita vitalizia, l’INPS deve:

  1. verificare la data di prescrizione dei contributi non versati;
  2. considerare eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione;
  3. valutare le variazioni normative nel tempo (prescrizione a 5 anni, poi 10, poi di nuovo 5).

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Le tre possibili fattispecie applicative (art. 13)

La documentazione INPS elenca chiaramente tre scenari operativi:

  1. Il datore può agire → diritto soggetto a prescrizione.
  2. Il lavoratore agisce in sostituzione del datore → diritto soggetto a prescrizione.
  3. Il lavoratore costituisce la rendita a proprio carico (settimo comma) → diritto imprescrittibile.

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Prescrizione parziale

Se la prescrizione riguarda solo alcuni periodi contributivi:

  • la domanda va accolta per i periodi non prescritti,
  • e respinta per quelli prescritti, applicando il corretto comma di riferimento.

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Domande e ricorsi pendenti

Le nuove indicazioni della Circolare INPS n. 141/2025 si applicano alle domande e ai ricorsi presentati dopo la pubblicazione, ma anche a quelli già presentati e non ancora definiti.

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Conclusione

L’intervento della Cassazione e il recepimento da parte dell’INPS chiariscono definitivamente la disciplina della rendita vitalizia, ridisegnando la sequenza dei termini di prescrizione e rafforzando la tutela dei lavoratori nei casi di omissioni contributive.

Per aziende, consulenti e lavoratori è ora fondamentale verificare correttamente le decorrenze, distinguere i diversi diritti esercitabili e valutare con attenzione le domande in corso o pendenti.