L’INAIL, con proprio avviso del 4 gennaio 2019, ha comunicato il rinvio da febbraio a maggio del termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Come previsto dall’art. 1, comma 1125, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio  2019), al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.

Nello specifico:

  • il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rende disponibili gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo (c.d. basi di calcolo) è stato differito al 31 marzo 2019;
  • il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (c.d. riduzione del presunto) è stato differito al 16 maggio 2019;
  • il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento (tramite F24) dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della 1° rata in caso di rateazione è stato differito al 16 maggio 2019;
  • il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione prevista dalla L. 147/2013, che per l’anno in corso è pari al 15,24%.

Ne consegue che i costi annuali relativi all’anno 2018 riporteranno il costo del premio INAIL come valore “stimato”, in attesa di conclusiva definizione solo successivamente al 31 marzo 2019 (comunicazione delle basi di calcolo da parte dell’ente assicurativo).