Con il termine inglese “whistleblowing” si intendono le segnalazioni da parte di taluni soggetti (whistleblowers) effettuate nel momento in cui riscontrano violazioni di normative che ledono l’interesse pubblico, l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commessi dal proprio datore di lavoro.

La materia non è nuova nel nostro ordinamento ma con il D.Lgs. 24/2023 l’Italia, recependo la Direttiva UE 2019/1937, integra tale disciplina assegnando determinati adempimenti a particolari datori di lavoro. La finalità della normativa è quella di prevenire e/o contrastare la commissione di reati tutelando i segnalatori da eventuali ritorsioni messe in atto dal proprio datore di lavoro.

Nello specifico il D. Lgs. 24/2023 ha introdotto importanti novità a tutela dei c.d. whistleblowers, ossia le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023, ma le disposizioni previste hanno effetto dal 15 luglio 2023, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Per meglio precisare, le nuove disposizioni si applicano:

  • dal 15 luglio 2023 ai datori di lavoro del settore privato con oltre 249 addetti,
  • dal 17 dicembre 2023, ai datori di lavoro del settore privato fino a 249 addetti.

Più dettagliatamente e considerando che l’art. 2 alla lettera q) definisce “soggetti del settore privato” quelli che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, indipendentemente dalla natura delle loro attività, l’adozione di un sistema di whistleblowing non si applica alle aziende fino a 49 dipendenti (valore medio dell’ultimo anno).

A prescindere dal numero dei dipendenti, soggiacciono alla normativa in esame anche coloro che:

  • rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione, in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente;
  • adottano i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG), ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
  • hanno nominato un Organismo di Vigilanza (ODV);
  • “soggetti del settore pubblico (art. 2, lett. p), o altri soggetti previsti dal D. Lgs. 24/2023.

Le tutele previste riguardano tutti i soggetti che segnalano e i c.d. facilitatori, che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione.

LA TUTELA AI SOGGETTI SEGNALANTI

La riforma, voluta dal legislatore comunitario e nazionale, obbliga enti e aziende a predisporre canali di segnalazione riservati e sicuri che tutelino in modo efficace i segnalanti da possibili ritorsioni.

Chi sono i soggetti segnalanti oggetto di tutela?

La facoltà di segnalazione, di violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, è riconosciuta:

  • direttamente -> ai lavoratori,
  • indirettamente -> ad altri soggetti.

 

TUTELA DIRETTA AI LAVORATORI

Rientrano nella tutela diretta:

  • i dipendenti delle PA e delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  • i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  • i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato (anche di lavoro occasionale);
  • i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

  1. quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  2. durante il periodo di prova;
  3. successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

 

OGGETTO DELLA TUTELA: IL DIVIETO DI ATTI RITORSIVI

Il D. Lgs. 24/2023 vieta, all’art. 17, qualsiasi atto ritorsivo nei confronti di chi segnala le presunte irregolarità: il comma 4 elenca una casistica, seppur non esaustiva, di fatti che potrebbero considerarsi ritorsivi:

  1. il licenziamento;
  2. la sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
  3. le mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
  4. il mutamento delle mansioni;
  5. il trasferimento;
  6. la modifica dell’orario di lavoro;
  7. l’ostracismo e le molestie;
  8. la discriminazione e il trattamento sfavorevole;
  9. il mancato rinnovo o a risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato.

 

TUTELA INDIRETTA AGLI ALTRI SOGGETTI

La tutela indiretta riguarda i seguenti soggetti:

  • facilitatori (persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
  • persone del medesimo contesto lavorativo della persona oggetto in via diretta di tutela legate alla medesima da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • colleghi di lavoro della persona oggetto in via diretta di tutela che lavorino nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che abbiano con quest’ultima un rapporto abituale e corrente;
  • enti di proprietà della persona oggetto in via diretta di tutela;
  • enti per i quali la stessa persona lavori;
  • enti che operino nel medesimo contesto lavorativo della suddetta persona.

 

CANALI DI SEGNALAZIONE

L’art. 4 del D. Lgs. 24/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, attivano, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia la riservatezza:

  • dell’identità della persona segnalante,
  • della persona coinvolta,
  • della persona menzionata nella segnalazione, nonché
  • del contenuto della segnalazione e
  • della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione:

  • è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, oppure
  • è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

SANZIONI

L’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) è l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative. Il nuovo decreto prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000, come segue:

  • da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che vi sono stati:
    • comportamenti ritorsivi;
    • (tentati) ostacoli alla segnalazione;
    • violazioni obblighi di riservatezza;
  • da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che:
    • non sono stati istituiti canali di segnalazione;
    • non sono state adottate procedure per l’effettuazione e gestione delle segnalazioni;
  • da 500 a 2.500 euro, qualora venga accertata:
    • la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

WHISTLEBLOWING e PRIVACY

Il D. Lgs. 24/2023 ha avuto anche dei risvolti in ambito privacy. Il decreto infatti specifica che i trattamenti dei dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni, sono svolti dagli enti destinatari della normativa in qualità di titolari. Tali enti dovranno inoltre effettuare una DPIA (ex art. 35 GDPR) e adottare tutte le misure tecniche organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato. Gli enti (e società) tenuti alla creazione di canali di segnalazione, dovranno inoltre effettuare la data processing agreement ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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