Il 30 dicembre 2023 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale la legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e il decreto legislativo n. 216/2023, che attua la prima parte della riforma dell’IRPEF attuanda dal Governo Meloni. Di seguito si illustrano le principali novità per l’anno 2024 determinati da tali atti.

Contribuzione agevolata per lavoratori subordinati (art. 1, comma 15, D. Lgs. 213/2023)

Viene confermato il c.d. taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i rapporti di lavoro domestico, senza effetti sul rateo di tredicesima, disposto in via eccezionale per tutto il 2024. L’esonero sarà di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, al netto del rateo di tredicesima; di 7 punti percentuali, a condizione che la stessa retribuzione, sempre parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923, al netto del rateo di tredicesima.

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Incentivo fiscale per nuove assunzioni (art. 4, D. Lgs. 216/2023)

Un altro aspetto rilevante in materia di lavoro riguarda la cosiddetta “assunzione incrementale”. Per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, la novità consiste nell’incremento del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, rispetto alla media degli occupati del 2023. Questo incremento è applicato virtualmente ai fini della determinazione del reddito e potrebbe rappresentare un sostegno significativo per le imprese che decidono di ampliare la propria forza lavoro.

L’attuazione effettiva di tale previsione richiede un decreto del MEF, di concerto con il MLPS, da emanarsi entro 30 giorni.

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Esenzione contributiva per lavoratrici madri (art. 1, commi 180-181, D. Lgs. 213/2023)

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, infatti, viene riconosciuto un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, pari al 100% della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile. Lo sgravio, tra gli altri, è riconosciuto in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più giovane.

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Nuova soglia di esenzione dei fringe benefit (art. 1, commi 16-17, D. Lgs. 213/2023)

La disciplina relativa ai fringe benefits subisce importanti modifiche, soprattutto per il periodo d’imposta 2024. La legge prevede limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Tale limite è elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a € 2.840,51 se di età superiore a 24 anni, ovvero € 4.000,00 se di età inferiore, al lordo degli oneri deducibili.

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Tassazione agevolata premi di produttività (art. 1, comma 18, D. Lgs. 213/2023)

Confermata, inoltre, anche per il 2024 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore ai dipendenti, entro il limite di importo complessivo di € 3.000 lordi e per i soli lavoratori con un reddito anno precedente non superiore a € 80.000,00.

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Detassazione lavoro notturno e festivo nel settore turistico (art. 1, comma 21, D. Lgs. 213/2023)

Per sostenere l’occupazione nel settore turistico, la Legge di Bilancio 2024 introduce un trattamento integrativo speciale per i lavoratori dipendenti con reddito non superiore a € 40.000 nel 2023. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

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Congedo parentale ampliato (art. 1, comma 179, D. Lgs. 213/2023)

Potenziato per il 2024 anche l’istituto del congedo parentale: i genitori potranno fruire in alternativa tra loro, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino, di un congedo indennizzato all’80% della retribuzione mensile. Per il secondo mese l’indennizzo è pari al 60%, percentuale elevata all’80% per il solo anno 2024. Questa disposizione si applica a chi termina il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023.

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Modifiche dell’IRPEF (art. 1, D. Lgs. 216/2023)

Per l’anno 2024, viene eliminato lo scaglione del 25%, incluso nell’applicazione dell’aliquota minima. Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a € 28.000, 23%;
  • oltre € 28.000 e fino a € 50.000, 35%;
  • oltre € 50.000, 43%.

Le nuove aliquote per scaglioni di reddito e l’innalzamento della detrazione per lavoro dipendente a € 1.955 offrono un quadro fiscale rinnovato.

Viene poi elevata la detrazione spettante per redditi non superiori a € 15.000, che passa a € 1.955 come previsto per i redditi da pensione; al contempo viene ridotta la detrazione per i redditi da lavoro superiori a € 50000,00. Rimane inalterata la determinazione della spettanza del Trattamento Integrativo.

Per quanto concerne le addizionali regionali e comunali, viene differito al 15 aprile 2024 il termine per apportare modifiche agli scaglioni ed alle aliquote previste. Nelle more del citato riordino, regioni e provincie autonome possono provvedere (per il solo anno 2024) a determinare aliquote e scaglioni differenziati in relazione agli scaglioni di reddito di cui all’art. 11 comma 1 del TUIR, vigenti per l’anno 2023.

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