Con la Circolare n. 106 del 29/09/2022 l’INPS ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa la fruizione della flessibilità del congedo di maternità (previsto dall’articolo 20, D. Lgs. 151/2001) e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto (previsto dall’articolo 16, comma 1, D. Lgs. 151/2001).

In particolare, viene meno l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro, prevista nei menzionati articoli, per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.

Come noto l’art. 16, D. Lgs. 151/2001 – prevedente il c.d. congedo di maternità – prevede il divieto di adibire al lavoro le donne durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e durante i 3 mesi dopo il parto (fermo restando che il divieto permane anche per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, ove il parto avvenga oltre la presunta del parto; sono altresì garanti i giorni di astensione non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta). Da tali previsioni risulta che il periodo di astensione obbligatorio minimo è di 5 mesi.

Il T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevede, inoltre, la c.d. flessibilità del congedo di maternità, ovvero la facoltà della lavoratrice di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto (1 mese prima + 4 mesi dopo il parto), oppure esclusivamente dopo l’evento del parto per i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente[1] ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro).

Proprio sulla documentazione necessaria e sulla tempistica della relativa produzione focalizza l’attenzione l’INPS, con la propria Circolare in commento.

Nello specifico l’ente di previdenza puntualizza che, per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Tali certificazioni – rilasciate da un medico specialista del SSN o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico competente) – devono essere presentate direttamente dalle lavoratrici al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.

Le menzionate certificazioni sanitarie non devono quindi più essere prodotte all’INPS, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Non è altresì più necessario produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.

Anche la tempistica di consegna della documentazione al datore di lavoro non è un aspetto da sottovalutare: sebbene sia stato superato il precedente orientamento di cui al messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007 (secondo cui le attestazioni sanitarie necessaria alla c.d. flessibilità redatte non nel corso del settimo mese di gravidanza non consentivano di continuare l’attività lavorativa per i giorni dell’ottavo mese successivi alla data di rilascio delle attestazioni, comportando l’integrale respinta dell’opzione di flessibilità , con conseguente calcolo del periodo di maternità secondo le “ordinarie” modalità, ossia due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data effettiva), permane la responsabilità di natura penale in capo dal datore di lavoro che adibisca al lavoro la lavoratrice durante il periodo di astensione (l’art. 18, D. Lgs. 151/2001 prevede l’arresto fino a 6 mesi per il datore di lavoro che adibisca al lavoro lavoratrici durante il periodo di divieto).

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[1] Si ricorda che il medico competente è obbligatoriamente nominato dal datore di lavoro quando l’azienda è soggetta a “sorveglianza sanitaria”, cioè quando per legge devono essere effettuati in azienda accertamenti preventivi e periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore. Nello specifico la nomina del medico competente è obbligatoria nei casi di aziende con :

  • lavoratori addetti ai videoterminali, cioè quei lavoratori che utilizzano tali attrezzature “in modo sistematico ed abituale per 20 ore medie settimanali”.
  • lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi
  • lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, piombo, amianto e rumore
  • addetti al lavoro notturno