Riepiloghiamo di seguito le principali novità previste dal D.L. 104 del 14/08/2020 in materia di CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria), AOR (Assegno Ordinario) e CIGD (Cassa Integrazione in Deroga), esonero contributivo, agevolazioni per assunzioni a tempo indeterminato, contratti a termine e divieto di licenziamento.

PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI: in relazione all’emergenza COVID 19 è previsto un ulteriore periodo di 9 + 9 settimane di ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria, all’Assegno Ordinario e alla Cassa Integrazione in deroga, da utilizzare dal 13/07/2020 al 31/12/2020. I periodi di CIGO, AOR e CIGD già richiesti ricadenti nel periodo dopo il 12/07/2020 sono automaticamente e retroattivamente imputati alle settimane di cui sopra. Inoltre le prime 9 settimane restano senza costi, mentre per le 9 settimane aggiuntive è richiesto un contributo addizionale (calcolato sulla retribuzione persa), a seconda del calo del fatturato del 1° semestre 2020 rispetto al 1° semestre 2019: in assenza di calo è previsto un contributo del 18%; se il calo è inferiore al 20%, è previsto un contributo del 9%; se il calo è maggiore o uguale al 20% non è dovuto alcun contributo addizionale.

ESONERO CONTRIBUTIVO: le aziende che non fanno ricorso al nuovo periodo di ammortizzatori sociali di cui sopra e che hanno fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli ammortizzatori sociali di cui ai precedenti decreti legge, hanno diritto a un esonero dei contributi a loro carico, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 4 mesi , fruibili entro il 31/12/2020, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI / TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO: fino al 31/12/2020 ai datori che assumono lavoratori a tempo indeterminato è riconosciuto, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dei contributi a loro carico, per un massimo di 6 mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiamo avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con la medesima azienda. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Sono esclusi gli apprendisti.

PROROGHE E RINNOVI CONTRATTI E TERMINE: fino al 31/12/2020, fermo restando la durata massima di 24 mesi, è possibile prorogare o rinnovare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza l’indicazione delle casuali previste dall’art 19, comma 1, D. Lgs. 81/2015.

PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO: per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali sopra indicato è vietato avviare procedure di licenziamento collettivo e/o effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (tranne nel caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa).

Lo Studio come sempre è a disposizione per maggiori dettagli, fermo restando che sarà nostra cura fornire notizie più dettagliate nel momento in cui saranno disponibili istruzioni operative da parte dell’INPS e/o da altri enti competenti per l’effettiva attuazione delle disposizioni di cui sopra.

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