La Legge di Bilancio 2018 cambierà la disciplina fiscale delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione effettuati da soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione. A decorrere dal 1º luglio 2018, la scheda carburante sarà abrogata in conseguenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione. Inoltre, la deducibilità del costo di acquisto dei carburanti e la detraibilità dell’IVA saranno consentiti solo se il relativo pagamento viene effettuato mediante mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat e carte prepagate).

Con la Legge di Bilancio 2018 cambieranno le abitudini di fatturazione, deduzione e detrazione IVA delle operazioni di acquisto e vendita di carburante.

Da un lato, con l’introduzione dal 1° luglio 2018 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione, la scheda carburante sparirà. Niente più firme e timbri dal distributore e annotazione dei chilometri percorsi.

Inoltre, per dedurre il costo e detrarre l’IVA, l’acquisto dovrò avvenire esclusivamente tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate (vedi commi 922 e 923 del ddl definitivo).

Ciò comporterà necessariamente un cambio delle abitudini: imprenditori, agenti e amministratori dovranno necessariamente usare uno strumento tracciabile per l’acquisto, mentre per coloro che, con le semplificazioni introdotte dal Decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011), avevano già deciso di eliminare la scheda carburante, non ci saranno grandi cambiamenti.

Si presume che presto gli esercenti gli impianti di distribuzione di carburante potenzieranno o proporranno nuovi sistemi di fidelizzazione, tramite tessere e account digitali, per emettere fatture periodiche e riepilogative.

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